
Atto camera di iniziativa dell’ On Tancredi Turco
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06498
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 490 del 25/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 25/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell’atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/09/2015 BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/09/2015 BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/09/2015 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/09/2015 MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/09/2015 PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/09/2015 RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/09/2015 MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 07/06/2016 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/09/2015 BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 07/06/2016 CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 07/06/2016 MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 07/06/2016 PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 07/06/2016
Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/09/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/09/2015
SOLLECITO IL 15/03/2016
SOLLECITO IL 08/04/2016
ATTO MODIFICATO IL 07/06/2016
Interrogazione a risposta in commissione 5-06498
presentato da
testo presentato
modificato
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, MATARRELLI, SEGONI, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI e PASTORINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la recente cronaca della provincia di Trento segnala che il Tribunale di Rovereto ha emesso una sentenza basandosi sulla relazione di uno psichiatra trentino, che ha fatto molto parlare di sé, e del quale si era già occupata in precedenza la stampa;
il tribunale si è servito dello stesso, già segnalato dalla stampa per aver leso la dignità del tribunale:
1) essendosi presentato presso un periziando, in sede di CTU, in pantaloncini e ciabatte;
2) essendo stato incalzato da alcune domande di un avvocato non riusciva a rispondere perché completamente all’oscuro dei fatti (sembrava non avesse nemmeno letto i rapporti della denuncia);
3) essendo stato segnalato dai media per aver partecipato a una perizia in cui, in soli 45 minuti e con un bambino di 9 mesi in braccio, a una mamma era stato ravvisato un «vero e proprio disturbo psichiatrico (disturbo di personalità) con tratti personologici di tipo narcisistico»;
4) omette di riferire l’avvio di un percorso di visite libere di una delle parti con il figlio finalizzato alla liberalizzazione degli incontri (come chiesto dai servizi stessi al tribunale dei minori in base a indicazioni della psicoterapeuta incaricata). Percorso interrotto per la negazione degli accordi da parte della parte avversa, cosa inaspettatamente recepita dal servizio sociale;
5) espleta perizie soggettive e discriminanti nei confronti di una delle parti;
il tribunale sembra all’interrogante appiattirsi sulle valutazioni di questo perito:
1) accettando e sentenziando sulla base di queste perizie (in gran parte virgolettate in sentenza);
2) ordinando ad una delle parti di seguire un percorso di sostegno psichiatrico a giudizio dell’interrogante non potendolo nemmeno fare (da ultimo la Corte di Cassazione sent. 13506/2015);
3) disponendo di prolungare incontri protetti in spazio neutro di una delle parti con il figlio, sapendo:
a) che duravano già da ben 5 anni;
b) come risulterebbe da documentazione depositata agli atti, che studi internazionali abbiano accertato che bambini deprivati dei/del genitore troppo a lungo avranno da grandi importanti problemi psicofisici («Ruolo del pediatra nell’assistenza a minori in affido etero o intra familiare», Pediatrics in review, vol. 22, n. 11 novembre 2012, Moira Szilagyi e ancora l’articolo del dottor Vittorio Vezzetti, Scientific Responsible European platform for joint custody and childhood Colibrì, and Founder International Council on shared parenting in «I danni da deprivazione genitoriale e da stress nell’infanzia» cfr. http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html Terzo Quaderno, «Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori» di Massimo Rosselli del Turco, direttore dell’ISPA, Istituto di studi parlamentari dell’Associazione nazionale avvocati familiaristi);
c) che gli stessi servizi sociali avevano inoltrato pochi mesi prima al tribunale stesso una relazione della cooperativa sociale presso la quale si svolgevano questi incontri secondo la quale il bambino aveva espresso il desiderio di continuare a vedere il genitore oltre gli incontri protetti e che questi (testuale) «è parso un genitore che tiene molto affinché il figlio cresca in maniera educata rispettando gli altri e gli ambienti in cui si trova. (…) che trasmette (al figlio) gratificazione e incoraggiamento quando mette in atto comportamenti positivi»;
il tribunale sentenzia senza motivazioni ad avviso dell’interrogante accettabili l’affidamento esclusivo alla parte avversa di fatto non rispettando le disposizioni della legge n. 54 del 2006 che prevede tale disposizione solamente in casi di reale pericolo per il minore;
il tribunale ha incaricato in sentenza i servizi sociali nonostante questi abbiano un contenzioso penale con la parte in oggetto;
tale situazione ad avviso degli interroganti, preclude a tale parte la possibilità di avere giustizia senza essere condizionata;
il tribunale non ha usato la normale prudenza nello scegliere tale perito; a detta del quotidiano La Voce del Trentino.it «sono decine le e-mail che arrivano nella nostra redazione che testimoniano casi incredibili di cui questo professionista si è reso protagonista, e purtroppo alcuni tragici»;
il tribunale ha nominato questo perito che, a quanto consta all’interrogante, non risulterebbe iscritto nell’albo dei periti del tribunale stesso senza dare motivato parere sul punto;
si ritiene che alcuni di questi comportamenti non siano stati assunti nella piena consapevolezza della tutela dei diritti e della salute dei minori;
di recente si è appreso che la corte d’appello di Trento, alla quale la parte che si riteneva lesa dalla sentenza di primo grado si era rivolta, avvalorando i forti e documentati dubbi sulla regolarità procedurale del processo di primo grado, oggetto dell’interrogazione citata, ha deciso di valutare nuovamente il caso, propendendo per la rinnovazione della perizia e disponendo, quindi, una nuova consulenza tecnica d’ufficio, al fine di verificare se sussistano i presupposti per un affidamento condiviso del minore, e quindi chiarire l’operato del tribunale nel corso del giudizio di primo grado e della precedente perizia –:
se ritenga opportuno valutare la sussistenza dei presupposti per avviare iniziative ispettive presso il tribunale di Rovereto ai fini dell’esercizio dei poteri di competenza in merito ai fatti di cui sopra. (5-06498)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC:
psichiatria, tutela, diritto di affidamento