Art. 337 ter Codice Civile. Provvedimenti riguardo ai figli (*)
(*) Articolo inserito dall’art. 55, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
STUDIO CATALDI. “Mutui, affitti e mantenimento: nuovi aiuti a separati e divorziati. Di Prof. Marino Maglietta

IL TENTATIVO DI ESECUZIONE DI UN DECRETO MAI EMESSO! (E di sottrarre il figlio al padre).

PAS o no, la madre inadeguata perde l’affido della figlia. C. di cassazione 21215/2017.

Bigenitorialità: intervista al Consigliere provinciale Filippo Degasperi (TN).

Figli contesi in regime di affidamento condiviso: la madre o il padre separati che vivono assieme ai figli non possono trasferirsi in una città lontana.Trib. di Ancona, testo provvedimento.

Figli contesi: il tribunale di Salerno adotta i più recenti criteri di lettura dell’affidamento condiviso. Il testo del decreto.

Affido Condiviso, difficile farlo rispettare. Corriere del Trentino

La elusione del provvedimento del giudice in materia di affido e l’ascolto del minore. Sentenza 2813/16 Tribunale di Livorno allegata. Assolto il padre coaffidatario dei due figli minori, dal reato di cui all’art. 388, II comma cp.

Padri separati: Università di Trento, Facoltà di Sociologia. Grafici riassuntivi della ricerca sociale.

Registro della Bigenitorialità Torino: manterrà gli impegni presi il moVimento 5 Stelle?
